STAGIONE 2023  2024

LEGISLAZIONE SULL’ATTIVITÀ AGONISTICA E NON AGONISTICA

LEGISLAZIONE SULL’ATTIVITÀ AGONISTICA E NON AGONISTICA

I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell’attività degli Enti di Promozione sportiva e delle Associazioni/Società ad essi affiliati, sono i seguenti: 

A | Per l’attività agonistica: Decreto del 18/02/1982 – “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”gli atleti risultati positivi all’infezione SARS-Cov-2 dovranno obbligatoriamente rinnovare la certificazione agonistica seguendo le modalità riportate al seguente link:  ( AttestazioneReturnToPlay )

B | Per l’attività non agonistica: Legge 189 dell’8 Novembre 2012 di conversione del D.L. n° 158/2012 (c.d. decreto “Balduzzi”); Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e dalle successive modifiche intervenute con la Legge 98 del 9 Agosto 2013 Art. 42bis di conversione del D.L. n° 69 del 21/06/2013 (c.d. “Decreto del Fare”).

A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela sanitaria dell’attività sportiva.

VISITE MEDICHE

VISITE MEDICHE

Il Consiglio nazionale del CSI ha deliberato la qualificazione delle attività sportive, secondo lo schema seguente: 

• Per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come  “agonistiche”, gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche.  Il certificato ha la validità di un anno dal suo rilascio (non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del CSI)  e deve essere in possesso della Società prima dell’emissione della tessera. Lo stesso poi va conservato, a cura del Presidente/Legale rappresentante della Società, per cinque anni.

Per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “non agonistiche”, risulta sufficiente che l’atleta sia sottoposto a visita medica presso il medico o pediatra di base che ne accerti l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. Dopo anamnesi e visita, sarà facoltà del medico o del pediatra stabilire ulteriori accertamento (come l’elettrocardiogramma)

ATTIVITÀ AGONISTICHE

In base a quanto deliberato del Consiglio nazionale del CSI, è considerata agonistica la pratica della pallavolo dal compimento del 10° anno di età e del calcio dal compimento del 12° anno di età.

La richiesta di visita medico-sportiva deve essere presentata tramite apposito modulo ritirabile in Segreteria compilato con i dati dell’atleta e firmato in originale dal presidente della società.

Gli atleti agonisti, in possesso della tessera sanitaria della Regione Lombardia, che non abbiano compiuto il 18° anno di età ed i disabili possono effettuare all’Istituto di Medicina dello Sport di Milano la visita in convenzione GRATUITAMENTE.

In caso di compimento del 10°/12° anno entro il termine della stagione sportiva in corso (30/06) è possibile effettuare la prima visita medica agonistica in qualsiasi momento della stessa.

Al seguente link ( RGP-CentriMedicinaSportiva ) è disponibile l’elenco dei centri di Medicina Sportiva di Milano e Provincia.

Il certificato di idoneità sportiva agonistica è specifico, con indicazione dello sport per cui è stata concessa l’idoneità e quindi può essere utilizzato solo per quello sport in particolare, anche se, in occasione della visita di idoneità, in base alla richiesta effettuata dalla società sportiva e/o dall’atleta, lo specialista può rilasciare tanti certificati quanti sono gli sport praticati. Il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica vale un anno dalla data della sua emissione.

ATTIVITÀ AGONISTICHE

ATTIVITÀ NON AGONISTICHE

ATTIVITÀ NON AGONISTICHE

Il certificato di buona salute, ovvero di idoneità sportiva non agonistica è generico, senza obbligo di indicazione dello sport praticato ed è valido per praticare più sport non agonistici.

Ai sensi dell’art. 2 del D.M di riferimento, il certificato di “stato di buona salute” deve essere rilasciato in conformità al modello allegato al DM stesso, e, quindi, deve indicare:

A | Cognome, nome, luogo di nascita, residenza, numero di iscrizione al SSN dello sportivo richiedente il certificato;

B | La dizione: “Il soggetto sulla base della visita medica da me effettuata risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche. Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Certificati che rechino diciture differenti quali ad esempio (purchè esse vengano iniziate in modo graduale, sotto la sorveglianza di personale qualificato) non assolvono dagli obblighi di legge e quindi non sono da ritenersi validi ai fini dell’idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

Il certificato di buon salute per lo svolgimento dell’attività sportiva non agonistica vale un anno dalla data della sua emissione.

POLIZZA SANITARIA CSI

POLIZZA SANITARIA CSI

Tutti i nostri atleti vengono tesserati presso il Centro Sportivo Italiano e godono automaticamente di due coperture assicurative che tutelano la sicurezza di praticanti, operatori e dirigenti:

A | Polizza sugli infortuni, con coperture che variano a seconda della tipologia di tessera;

B | Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), che proteggono il tesserato nel caso in cui venga raggiunto dalla richiesta di risarcimento di un danno involontariamente causato ad altre persone o a cose di proprietà altrui, fino a 1 milione e mezzo di euro.

Tutte le informazioni necessarie al seguente link: ( GaranzieAssicurative)